Condizioni generali di acquisto (GTCP)
§ 1 Validità
(1) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGC) si applicano a tutti i rapporti commerciali con i nostri partner commerciali e fornitori ("Venditore"). Le CGC si applicano solo se il Venditore è un imprenditore (§ 14 BGB [Codice Civile Tedesco]), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
(2) Le GPC si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili ("Merci"), indipendentemente dal fatto che il Venditore produca direttamente le Merci o le acquisti da fornitori (§ 433, 650 BGB). Se non diversamente concordato, le GPC nella versione valida al momento dell'ordine dell'Acquirente o comunque nell'ultima versione notificata al Venditore in forma testuale, si applicheranno anche come accordo quadro per contratti futuri analoghi, senza che si debba fare nuovamente riferimento ad esse in ogni singolo caso.
(3) Le presenti CGP si applicano in via esclusiva. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive del Venditore diverranno parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui avremo espressamente acconsentito per iscritto alla loro validità. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se il Venditore fa riferimento alle proprie Condizioni Generali nella conferma d'ordine e noi non ci opponiamo espressamente ad esse.
(4) Gli accordi individuali (ad es. accordi quadro di fornitura, accordi di garanzia della qualità) e i dettagli del nostro ordine hanno la precedenza sulle CGC. In caso di dubbio, le clausole commerciali saranno interpretate in conformità agli Incoterms® emessi dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) nella versione valida al momento della stipula del contratto.
(5) Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti da parte del Venditore in relazione al contratto (ad es. fissazione di scadenze, solleciti, cancellazione) devono essere effettuate per iscritto. La forma scritta ai sensi delle presenti CGC comprende la forma scritta e testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano fermi i requisiti formali di legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità della parte dichiarante.
(6) I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge sono solo a scopo di chiarimento. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicheranno pertanto le disposizioni di legge, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGP.
§ 2 Conclusione del contratto
(1) Il nostro ordine sarà considerato vincolante non prima dell'invio scritto o della conferma in forma testuale via e-mail. Il Venditore è tenuto a comunicarci errori evidenti (ad es. errori di battitura e di calcolo) e incompletezze dell'ordine, compresi i documenti dell'ordine, per correggerli o completarli prima dell'accettazione; in caso contrario, il contratto si considera non concluso.
(2) Il Venditore è tenuto a confermare il nostro ordine per iscritto o in forma di testo via e-mail entro una settimana (accettazione). L'accettazione ritardata è considerata una nuova offerta e richiede l'accettazione da parte nostra.
§ 3 Tempi di consegna e ritardo nella consegna
(1) Il termine di consegna da noi indicato nell'ordine è vincolante. Se il termine di consegna non è specificato nell'ordine e non è stato concordato diversamente, è di due settimane dalla conclusione del contratto. Il venditore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se, per qualsiasi motivo, non è in grado di rispettare i tempi di consegna concordati. Non sono ammesse consegne anticipate senza il nostro esplicito consenso.
(2) Se il venditore non adempie o non adempie entro il termine di consegna concordato o è in mora, i nostri diritti - in particolare di recesso e di risarcimento danni - saranno determinati in base alle disposizioni di legge. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 rimangono inalterate.
(3) Se il giorno in cui la consegna deve essere effettuata al più tardi può essere determinato sulla base del contratto, il venditore sarà in mora alla fine di questo giorno senza bisogno di un sollecito da parte nostra.
(4) Il venditore non è autorizzato a effettuare consegne parziali senza il nostro previo consenso scritto.
§ 4 Esecuzione, consegna, trasferimento del rischio, inadempimento dell'accettazione
(1) Il Venditore non è autorizzato a far eseguire le prestazioni a lui dovute da terzi (ad es. subappaltatori) senza il nostro previo consenso scritto. Il Venditore si assume il rischio di approvvigionamento per le sue prestazioni, a meno che non sia stato concordato diversamente in singoli casi (ad esempio, limitazione delle scorte).
(2) La consegna all'interno della Germania avviene "a domicilio libero" nel luogo indicato nell'ordine, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto. Se il luogo di destinazione non è specificato e non è stato concordato altro, la consegna avverrà presso la nostra sede legale in Dirnismaning 34 D 85748 Garching b. München. Il rispettivo luogo di destinazione è anche il luogo di adempimento per la consegna ed eventuali adempimenti successivi (obbligo di consegna).
(3) La consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna che riporti la data (di emissione e di spedizione), il contenuto della consegna (numero di articolo e quantità) e l'identificazione del nostro ordine (data e numero). Se la bolla di consegna manca o è incompleta, non saremo responsabili di eventuali ritardi nell'elaborazione e nel pagamento. Una nota di spedizione corrispondente con lo stesso contenuto deve esserci inviata separatamente dalla nota di consegna.
(4) Il rischio di perdita e deterioramento accidentale della merce passa a noi al momento della consegna nel luogo di adempimento. Se è stata concordata l'accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Anche in caso di accettazione valgono le disposizioni di legge in materia di contratti d'opera e di lavoro. Se siamo in ritardo con l'accettazione, questa equivale alla consegna o all'accettazione.
(5) In caso di mancata accettazione da parte nostra si applicano le disposizioni di legge. Tuttavia, il Venditore deve offrirci espressamente la sua prestazione anche nel caso in cui sia stato concordato un termine di calendario specifico o determinabile per un'azione o una collaborazione da parte nostra (ad esempio, la fornitura di materiale). In caso di mancata accettazione da parte nostra, il Venditore può richiedere il risarcimento delle spese aggiuntive ai sensi delle disposizioni di legge (art. 304 BGB). Se il contratto si riferisce a un articolo non fungibile che deve essere prodotto dal Venditore (produzione personalizzata), il Venditore avrà diritto a ulteriori diritti solo se ci siamo impegnati a collaborare e siamo responsabili della mancata collaborazione.
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Tutti i prezzi sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, qualora non sia indicata separatamente. Il venditore deve informare attivamente Wundermix GmbH di eventuali riduzioni di prezzo.
(2) Se non diversamente concordato in singoli casi, il prezzo comprende tutti i servizi e le prestazioni accessorie del venditore (ad es. montaggio, installazione), nonché tutti i costi accessori (ad es. imballaggio adeguato, costi di trasporto, compresa l'eventuale assicurazione per il trasporto e la responsabilità civile).
(3) Il pagamento del prezzo concordato è dovuto entro 30 giorni di calendario dalla consegna e dall'esecuzione completa (compresa l'eventuale accettazione concordata) e dal ricevimento di una fattura corretta. In caso di bonifico bancario, il pagamento sarà considerato puntuale se l'ordine di bonifico sarà ricevuto dalla nostra banca prima della scadenza del termine di pagamento; non saremo responsabili di ritardi causati dalle banche coinvolte nel processo di pagamento.
(4) Non sono dovuti interessi di mora. In caso di ritardo nel pagamento, saremo tenuti a corrispondere interessi di mora pari a (cinque) punti percentuali al di sopra del tasso d'interesse di base, ai sensi del § 247 BGB. Per il resto, in caso di mora si applicano le disposizioni di legge.
(5) Ci spettano i diritti di compensazione e di ritenzione, nonché l'eccezione di inadempimento del contratto nella misura consentita dalla legge. In particolare, siamo autorizzati a trattenere i pagamenti dovuti finché abbiamo ancora diritto a rivendicazioni nei confronti del Venditore derivanti da prestazioni incomplete o difettose.
(6) Il Venditore ha il diritto di compensare o trattenere solo sulla base di contropretese legalmente accertate o non contestate.
§ 6 Riservatezza e riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, piani, disegni, calcoli, istruzioni per l'esecuzione, descrizioni dei prodotti e altri documenti. Tali documenti dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione del contratto e dovranno esserci restituiti al termine dello stesso. I documenti devono essere tenuti segreti a terzi, anche dopo la risoluzione del contratto. L'obbligo di riservatezza decade solo se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti forniti sono diventate di dominio pubblico. Restano salvi gli accordi speciali di riservatezza e le disposizioni di legge sulla protezione dei segreti.
(2) La disposizione di cui sopra si applica di conseguenza alle sostanze e ai materiali (ad es. software, prodotti finiti e semilavorati), nonché agli strumenti, ai modelli, ai campioni e ad altri oggetti da noi forniti al Venditore per la produzione. Tali oggetti, finché non vengono lavorati, devono essere conservati separatamente a spese del Venditore e assicurati in misura ragionevole contro la distruzione e la perdita.
(3) Gli strumenti da noi forniti o prodotti a fini contrattuali e addebitati separatamente dal Venditore resteranno di nostra proprietà o diventeranno di nostra proprietà. Il Venditore è tenuto a comunicarci immediatamente qualsiasi danno non trascurabile a tali utensili e modelli. Su richiesta, è tenuto a restituirceli in condizioni adeguate se non sono più necessari per l'adempimento dei contratti stipulati con noi. In particolare, gli utensili devono essere etichettati separatamente come proprietà di Wundermix GmbH, in modo che i terzi possano identificarli.
(4) La lavorazione, la miscelazione o la combinazione (ulteriore lavorazione) degli articoli forniti dal venditore deve essere effettuata per nostro conto. Lo stesso vale per l'ulteriore lavorazione della merce consegnata da parte nostra, in modo che siamo considerati il produttore e acquisiamo la proprietà del prodotto al più tardi con l'ulteriore lavorazione in conformità alle disposizioni di legge.
(5) Il trasferimento della proprietà della merce a noi è incondizionato e prescinde dal pagamento del prezzo. Se tuttavia, in singoli casi, accettiamo un'offerta di trasferimento della proprietà da parte del venditore subordinata al pagamento del prezzo d'acquisto, la riserva di proprietà del venditore si estingue al più tardi con il pagamento del prezzo d'acquisto della merce consegnata. Rimaniamo autorizzati a rivendere la merce nel corso della normale attività commerciale anche prima del pagamento del prezzo d'acquisto con cessione anticipata del credito risultante (in alternativa la validità della semplice riserva di proprietà estesa alla rivendita). Sono escluse tutte le altre forme di riserva di proprietà, in particolare la riserva di proprietà estesa, la riserva di proprietà inoltrata e la riserva di proprietà estesa all'ulteriore lavorazione.
§ 7 Consegna difettosa
(1) Per i nostri diritti in caso di vizi materiali e difetti di proprietà della merce (compresa la consegna errata e breve, nonché il montaggio/installazione errato o le istruzioni difettose) e in caso di altre violazioni degli obblighi da parte del Venditore valgono le disposizioni di legge e, esclusivamente a nostro favore, le seguenti integrazioni e precisazioni.
(2) In conformità alle disposizioni di legge, il Venditore è responsabile in particolare della qualità della merce concordata al momento del trasferimento del rischio a noi. In ogni caso, le descrizioni dei prodotti che - in particolare per designazione o riferimento nel nostro ordine - sono oggetto del rispettivo contratto o sono state incluse nel contratto allo stesso modo delle presenti CGV, saranno considerate un accordo sulla qualità. Non fa differenza se la descrizione del prodotto proviene da noi, dal venditore o dal produttore.
(3) Nel caso di merci con elementi digitali o altri contenuti digitali, il venditore è responsabile della fornitura e dell'aggiornamento dei contenuti digitali in ogni caso, nella misura in cui ciò risulti da un accordo sulla qualità ai sensi del paragrafo 2 o da altre descrizioni del prodotto del produttore o per suo conto, in particolare su Internet, nella pubblicità o sull'etichetta del prodotto.
(4) Al momento della stipula del contratto non siamo obbligati a ispezionare la merce o a fare indagini particolari su eventuali difetti. In parziale deroga al § 442 comma 1 frase 2 BGB, abbiamo quindi diritto a rivendicare i difetti senza limitazioni anche se il difetto ci è rimasto sconosciuto al momento della stipula del contratto a causa di una grave negligenza.
(5) All'obbligo commerciale di ispezione e denuncia dei vizi si applicano le disposizioni di legge (artt. 377 e 381 HGB), con la seguente riserva: il nostro obbligo di ispezione si limita ai vizi che si manifestano durante l'ispezione della merce in entrata con un esame esterno, compresi i documenti di consegna (ad es. danni da trasporto, consegna errata o breve) o che sono riconoscibili durante il nostro controllo di qualità nella procedura di campionamento casuale. Se l'accettazione è stata concordata, non vi è alcun obbligo di ispezione. In caso contrario, dipende dalla misura in cui un'ispezione è fattibile nel corso delle normali attività commerciali, tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Il nostro obbligo di notificare i difetti scoperti in seguito rimane inalterato. Nonostante l'obbligo di ispezione, il nostro reclamo (notifica dei difetti) sarà in ogni caso considerato immediato e tempestivo se inviato entro 6 giorni lavorativi dalla scoperta o, in caso di difetti evidenti, dalla consegna.
(6) L'adempimento successivo comprende anche la rimozione della merce difettosa e la reinstallazione, a condizione che la merce sia stata installata in un altro articolo o fissata a un altro articolo in conformità alla sua natura e all'uso previsto prima che il difetto si manifestasse; il nostro diritto legale al rimborso delle spese corrispondenti (costi di rimozione e installazione) rimane inalterato. Le spese necessarie per l'ispezione e il successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nonché i costi di smontaggio e di installazione, sono a carico del Venditore anche se risulta che non c'era alcun difetto. La nostra responsabilità per danni in caso di richiesta ingiustificata di eliminazione di un difetto rimane inalterata; tuttavia, saremo responsabili a tale riguardo solo se abbiamo riconosciuto o siamo stati gravemente negligenti nel non riconoscere l'assenza di difetti.
(7) Fatti salvi i nostri diritti legali e le disposizioni di cui al paragrafo 5, si applica quanto segue: se il Venditore non adempie al suo obbligo di adempimento successivo - a nostra discrezione eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un articolo privo di difetti (consegna sostitutiva) - entro un termine ragionevole da noi stabilito, possiamo eliminare il difetto da soli e richiedere al Venditore un risarcimento per le spese necessarie a tal fine o un corrispondente anticipo. Se l'adempimento successivo da parte del Venditore non è riuscito o è irragionevole per noi (ad esempio a causa di particolare urgenza, pericolo per la sicurezza operativa o imminente verificarsi di un danno sproporzionato), non è necessario fissare un termine; informeremo il Venditore di tali circostanze immediatamente, se possibile in anticipo.
(8) In caso contrario, in presenza di un vizio materiale o di un vizio del titolo, abbiamo il diritto di ridurre il prezzo d'acquisto o di recedere dal contratto ai sensi delle disposizioni di legge. Inoltre, avremo diritto al risarcimento dei danni e delle spese in conformità alle disposizioni di legge.
(9) L'accettazione o l'approvazione di campioni o esemplari presentati non costituisce una rinuncia ai diritti di garanzia.
(10) Al ricevimento della nostra notifica scritta di difetti da parte del Venditore, il termine di prescrizione per i diritti di garanzia sarà sospeso fino a quando il Venditore non respingerà le nostre richieste o dichiarerà che il difetto è stato eliminato o rifiuterà in altro modo di continuare le trattative sui nostri diritti. In caso di consegna sostitutiva e di eliminazione dei difetti, il periodo di garanzia per le parti sostituite e riparate ricomincerà a decorrere da capo, a meno che non si debba presumere dal comportamento del venditore che egli non si ritenga obbligato a prendere la misura, ma che abbia effettuato la consegna sostitutiva o l'eliminazione dei difetti solo come gesto di buona volontà o per motivi analoghi.
§ 8 Ricorso del fornitore
(1) Oltre ai diritti per vizi, abbiamo diritto ai nostri diritti legali di spesa e di regresso all'interno della catena di fornitura (regresso del fornitore ai sensi dei §§ 478, 445a, 445b o §§ 445c, 327 comma 5, 327u BGB) senza limitazioni. In particolare, siamo autorizzati a richiedere al venditore esattamente il tipo di adempimento successivo (rettifica o fornitura sostitutiva) che dobbiamo al nostro cliente nel singolo caso; nel caso di merci con elementi digitali o altri contenuti digitali, ciò vale anche per la fornitura degli aggiornamenti necessari. Il nostro diritto di scelta previsto dalla legge (art. 439 (1) BGB) non è limitato da questo.
(2) Prima di riconoscere o soddisfare un reclamo per difetti rivendicato dal nostro cliente (compreso il rimborso delle spese ai sensi dei §§ 445a (1), 439 (2), 439 (3), 6 (2), 475 (4) BGB), informeremo il Venditore e richiederemo una dichiarazione scritta, spiegando brevemente i fatti del caso. Se entro un periodo di tempo ragionevole non viene presentata una dichiarazione motivata e non si raggiunge una soluzione amichevole, il reclamo per i difetti effettivamente concessi da noi sarà considerato dovuto al nostro cliente. In questo caso, il venditore è tenuto a fornire la prova del contrario.
(3) I nostri diritti derivanti dal regresso del fornitore si applicano anche se la merce difettosa è stata combinata con un altro prodotto o ulteriormente lavorata in altro modo da noi, dal nostro cliente o da terzi, ad esempio mediante installazione, fissaggio o montaggio.
§ 9 Responsabilità del produttore
(1) Se il venditore è responsabile di un danno al prodotto, deve tenerci indenni da richieste di risarcimento da parte di terzi, nella misura in cui la causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione ed egli stesso è responsabile nei confronti di terzi.
(2) Nell'ambito del suo obbligo di indennizzo, il Venditore è tenuto a rimborsare le spese ai sensi degli articoli 683 e 670 del BGB derivanti da o in relazione a richieste di risarcimento avanzate da terzi, compresi i ritiri di prodotti da noi effettuati. Informeremo il Venditore del contenuto e della portata delle misure di richiamo - per quanto possibile e ragionevole - e gli daremo la possibilità di commentare. Ulteriori rivendicazioni legali rimangono inalterate.
(3) Il Venditore dovrà stipulare e mantenere un'assicurazione per la responsabilità civile del prodotto con una copertura forfettaria di almeno 10 milioni di euro per danni alle persone/alle cose. Il Venditore dovrà inviarci una copia della polizza di responsabilità civile in qualsiasi momento su richiesta.
§ 10 Diritti di proprietà industriale
(1) Il venditore garantisce, ai sensi del presente paragrafo 1, che i prodotti da lui forniti non violano i diritti di proprietà industriale di terzi nei paesi dell'Unione Europea o in altri paesi in cui produce o fa produrre i prodotti. Egli è tenuto a tenerci indenni da tutte le rivendicazioni avanzate da terzi nei nostri confronti a causa di tale violazione dei diritti di proprietà industriale e a rimborsarci tutte le spese necessarie in relazione a tale rivendicazione. Ciò non si applica se il Venditore dimostra che non è responsabile della violazione dei diritti di proprietà industriale né avrebbe dovuto esserne a conoscenza al momento della consegna se avesse esercitato la dovuta diligenza commerciale.
(2) Restano impregiudicati i nostri ulteriori diritti legali dovuti a vizi di proprietà dei prodotti consegnati.
§ 11 Pezzi di ricambio
(1) Il Venditore è tenuto a tenere in magazzino i pezzi di ricambio dei prodotti consegnati per un periodo di almeno 2 anni dalla consegna.
(2) Se il Venditore intende interrompere la produzione di pezzi di ricambio per i prodotti consegnati a noi con o dopo la scadenza del periodo specificato nel paragrafo 1, dovrà comunicarcelo immediatamente dopo la decisione di interrompere la produzione. Tale decisione deve essere presa almeno 6 mesi prima dell'interruzione della produzione.
§ 12 Termini di prescrizione
(1) I crediti reciproci delle parti contraenti cadono in prescrizione secondo le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito.
(2) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per le richieste di risarcimento per difetti è di 3 anni dal trasferimento del rischio. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione decorre dall'accettazione. Il termine di prescrizione di 3 anni si applica di conseguenza anche alle pretese derivanti da vizi della cosa, fermo restando il termine di prescrizione previsto dalla legge per le pretese reali di restituzione di terzi (§ 438 comma 1 n. 1 BGB); le pretese derivanti da vizi della cosa non si prescrivono in nessun caso finché il terzo può ancora far valere il diritto - in particolare in assenza di prescrizione - nei nostri confronti.
(3) I termini di prescrizione del diritto di compravendita, compresa l'estensione di cui sopra, si applicano - nella misura consentita dalla legge - a tutte le rivendicazioni contrattuali per vizi. Se abbiamo diritto anche a rivendicazioni extracontrattuali per danni dovuti a un difetto, si applica il normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB), a meno che l'applicazione dei termini di prescrizione della legge sulla vendita non porti a un termine di prescrizione più lungo nei singoli casi.
§ 13 Attribuzione
Il venditore non è autorizzato a cedere a terzi i propri crediti derivanti dal rapporto contrattuale. Ciò non vale per i crediti pecuniari.
§ 14 Conformità alle leggi
(1) Il Venditore è tenuto a rispettare le disposizioni di legge pertinenti in relazione al rapporto contrattuale. Ciò vale in particolare per le leggi contro la corruzione e il riciclaggio di denaro, nonché per le norme antitrust, sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente.
(2) Il Venditore è tenuto a garantire che i prodotti da lui forniti soddisfino tutti i requisiti rilevanti per l'immissione sul mercato dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Su richiesta, dovrà fornirci la prova della conformità presentando documenti adeguati.
(3) Il Venditore si adopererà in modo ragionevole per garantire che i suoi subappaltatori rispettino gli obblighi che incombono al Venditore ai sensi del presente articolo 14.
§ 15 Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile
(1) Il luogo di adempimento per entrambe le parti e il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è Garching presso Monaco.
(2) I contratti stipulati tra noi e il Venditore sono soggetti al diritto della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di vendita delle Nazioni Unite).
Stato 5/2024
Wundermix GmbH
Amministratori delegati: Andreas Schreiner, Stephanie Schreiner
Sede legale della società: Garching b. Monaco di Baviera
Dirnismaning 34 D
85748 Garching b. Monaco
Tribunale di Monaco HRB 158594